HomeChi siamoStatutoIniziativeDove siamoPhotogalleryContatti

 

STATUTO
“ASSOCIAZIONE CULTURALE OTRANTO MEDITERRANEA”

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Otranto (Lecce), Via A. Primaldo, 109 una associazione senza fini di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE OTRANTO MEDITERRANEA”. La sua durata è illimitata.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 2
L’associazione è apolitica ed apartitica, e non ha scopi di lucro
ART. 3
L’Associazione ha per oggetto:
- organizzazione e promozione di attività culturali quali eventi musicali di ogni tipo e genere, rappresentazioni e spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, riunioni, concerti, conferenze, convegni, congressi, seminari, dibattiti, mostre, esposizioni, corsi musicali, pubblicazioni ed edizioni, realizzazione e diffusioni di audiovisivi, visite guidate a luoghi d'interesse paesaggistico e culturale, nonché altre attività culturali e promozionali in genere;
- organizzazione e promozione di attività ricreative, quali eventi sportivi di ogni tipo e genere, feste e sagre paesane;
- istituzione e gestione di attività formative quali corsi di studio a tutti i livelli, organizzando servizi per università, scuole di ogni grado, seminari per docenti, studenti, lavoratori ed artisti;
- realizzazione e gestione di studi di registrazione, sale prova, sale cinematografiche,biblioteche mediateche, centri di formazione e informazione e di ogni altro centro inteso come luogo di divulgazione della cultura;
- collaborare o aderire con qualsiasi ente pubblico o privato, ed in generale con qualsiasi organismo con scopo analogo, sia in Italia che all’Estero;

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
c) organizzare attività artistico - ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e a favore della collettività;
d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III
SOCI
ART. 4
Possono fare parte dell’associazione le persone fisiche, le società, gli enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, che, per attitudini, propensione, interessi culturali o attività svolta, possono concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 5
L’iscrizione di un nuovo socio avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci accetta o respinge la domanda di ammissione, con provvedimento definitivo, senza essere tenuta a darne motivazione.
La delibera d’inammissibilità, verrà comunicata all’interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.
L’associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.
- all’anticipazione di eventuali somme, deliberate dall’assemblea dei soci, utili al raggiungimento degli scopi di cui all’oggetto sociale. Le somme anticipate verranno restituite, senza l’aggiunta di eventuali interessi, non appena l’associazione avrà la disponibilità finanziaria.

Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

ART. 7
I soci sono tenuti al momento dell’ammissione a versare la relativa quota associativa di euro 50,00 (cinquanta) che dovrà essere restituita allo stesso, solo al momento del recesso.
Il socio è tenuto annualmente a versare la somma di euro 120,00 a fondo perduto a copertura delle spese di mantenimento dell’associazione.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.
Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo
gratuito. L’Associazione potrà riconoscere ai soci un rimborso a copertura delle spese vive sostenu¬te e documentate.


TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea generale nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione della relativa delibera nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V
PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Art. 11 – Finanziamento dell’Associazione
Le spese occorrenti per il finanziamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) contributo annuale dei soci a fondo perduto a copertura delle spese di mantenimento della’associazione;
b) entrate derivanti da eventuali liberalità;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dall’Unione Europea,
dallo Stato, dalle regioni, da Enti locali, da altri enti pubblici e/o privati, nonché da privati;
d) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione sia delle attività previste
nell’oggetto sociale sia di altre attività di complemento e supporto a queste;
e) da altre forme di introiti consentite dalle norme di legge.

Art. 12 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da lasciti e donazioni diverse, sia in denaro che in beni da parte dei soci;
b) dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che, per qualsiasi titolo pervengano
all’Associazione, previa accettazione della medesima;
c) dall’eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere il rimborso della propria quota.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 13
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositandolo presso la sede dell’Associazione. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 31 Maggio successivo alla chiusura
dell’esercizio.

TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo.

ART. 15
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci.

ART. 16
L’Assemblea generale:
a)Valuta e approva il programma delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo, sia su base annuale, sia ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità.
b) delibera su qualsiasi argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina del Consiglio Direttivo, cioè del Presidente, del Vice –Presidente, del segretario-cassiere e dei consiglieri, e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti;
d) deliberare circa l’ingresso di nuovi soci;
e) approva gli eventuali regolamenti.
f) approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
g) delibera sulle modifiche statutarie
h) decide sullo scioglimento dell’associazione

ART. 17
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante convocazione da inviare a tutti i soci, sia mediante lettera, fax o e-mail.
L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti dell’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci.
Le delibere dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente del Consiglio direttivo.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore
di più di n. 1 (una) delega.
In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice -
Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente
dell’Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i
soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n. 5 (cinque) ad un massimo di n. 12
(dodici) membri scelti fra gli associati dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’elezione dei componenti gli organi dell’Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art. 2538 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
In caso di dimissioni, revoca, scomparsa e/o decesso di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest’ultimo provvede alla sua sostituzione designando nell’ordine i soci non
eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri
che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.
La convocazione è fatta a mezzo lettera od a mezzo fax od e – mail da spedirsi non
meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza più uno dei componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti.
Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di
partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO / CASSIERE
ART. 20
Il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di
ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente e l’intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento
del Presidente.
ART. 21
Il Vice Presidente
Il Vice- Presidente , nominato dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e si avvale di tutte le sue prerogative, in caso di sua assenza o impedimento o in caso di sue
dimissioni, fino all’elezione del sostituto.
2. La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi della sussistenza delle condizioni di sostituzione del Presidente.
ART. 22
Il Segretario / Cassiere svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la
corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.
Il Segretario / Cassiere cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Il Segretario / Cassiere cura la parte economica dell’Associazione, redige i bilanci in
collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e
patrimoniali dell’Associazione.
Il Segretario / Cassiere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea
contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario
accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al
presidente gli ordinativi di pagamento.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
ART. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria
con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche
fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità
generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività
culturali e/o ricreative similari.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 24
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione, su istanza della parte più diligente.
NORME FINALI
ART. 25
In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di
funzionamento dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del
Consiglio Direttivo.

ART. 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.