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STATUTO
“ASSOCIAZIONE CULTURALE OTRANTO MEDITERRANEA”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice
civile è costituita, con sede in Otranto
(Lecce), Via A. Primaldo, 109 una associazione
senza fini di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE
OTRANTO MEDITERRANEA”. La sua durata è
illimitata.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 2
L’associazione è apolitica ed apartitica, e non
ha scopi di lucro
ART. 3
L’Associazione ha per oggetto:
- organizzazione e promozione di attività
culturali quali eventi musicali di ogni tipo e
genere, rappresentazioni e spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, riunioni, concerti,
conferenze, convegni, congressi, seminari,
dibattiti, mostre, esposizioni, corsi musicali,
pubblicazioni ed edizioni, realizzazione e
diffusioni di audiovisivi, visite guidate a
luoghi d'interesse paesaggistico e culturale,
nonché altre attività culturali e promozionali
in genere;
- organizzazione e promozione di attività
ricreative, quali eventi sportivi di ogni tipo e
genere, feste e sagre paesane;
- istituzione e gestione di attività formative
quali corsi di studio a tutti i livelli,
organizzando servizi per università, scuole di
ogni grado, seminari per docenti, studenti,
lavoratori ed artisti;
- realizzazione e gestione di studi di
registrazione, sale prova, sale
cinematografiche,biblioteche mediateche, centri
di formazione e informazione e di ogni altro
centro inteso come luogo di divulgazione della
cultura;
- collaborare o aderire con qualsiasi ente
pubblico o privato, ed in generale con qualsiasi
organismo con scopo analogo, sia in Italia che
all’Estero;
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche
deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni
con Enti Pubblici per gestire attività
culturali, ricreative e sportive anche
attraverso edifici, impianti ed annesse aree di
verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo
svolgimento di manifestazioni e iniziative
sportive, ricreative e culturali;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro,
eventualmente anche in occasione di
manifestazioni culturali e ricreative,
riservando le somministrazioni ai propri soci;
c) organizzare attività artistico - ricreative e
culturali per un migliore utilizzo del tempo
libero dei soci e a favore della collettività;
d) esercitare, in via meramente marginale e
senza scopi di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento: in tal caso
dovrà osservare le normative
amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III
SOCI
ART. 4
Possono fare parte dell’associazione le persone
fisiche, le società, gli enti pubblici o
privati, sia italiani che stranieri, che, per
attitudini, propensione, interessi culturali o
attività svolta, possono concorrere al
raggiungimento degli scopi associativi.
ART. 5
L’iscrizione di un nuovo socio avviene su
domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci accetta o respinge la
domanda di ammissione, con provvedimento
definitivo, senza essere tenuta a darne
motivazione.
La delibera d’inammissibilità, verrà comunicata
all’interessato con lettera da inviarsi entro
sessanta giorni dalla data della delibera di non
ammissione.
L’associazione attraverso specifica delibera del
Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari
quei cittadini od enti che si sono
contraddistinti per la fattiva collaborazione al
raggiungimento degli scopi sociali; i soci
onorari godono dei medesimi diritti e sono
soggetti agli stessi doveri previsti dal
presente statuto per gli altri soci.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall’associazione ed alla vita associativa, ad
esprimere il proprio voto nelle sedi deputate
anche in ordine all’approvazione e modifica
delle norme dello statuto e di eventuali
regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi
direttivi;
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti
e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
- al pagamento della quota associativa.
- all’anticipazione di eventuali somme,
deliberate dall’assemblea dei soci, utili al
raggiungimento degli scopi di cui all’oggetto
sociale. Le somme anticipate verranno
restituite, senza l’aggiunta di eventuali
interessi, non appena l’associazione avrà la
disponibilità finanziaria.
Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i
rappresentanti dei soci diversi dalle persone
fisiche, godono, al momento dell’ammissione e
del pagamento della quota sociale, del diritto
di partecipazione nelle assemblee sociali,
nonché dell’elettorato attivo e passivo.
ART. 7
I soci sono tenuti al momento dell’ammissione a
versare la relativa quota associativa di euro
50,00 (cinquanta) che dovrà essere restituita
allo stesso, solo al momento del recesso.
Il socio è tenuto annualmente a versare la somma
di euro 120,00 a fondo perduto a copertura delle
spese di mantenimento dell’associazione.
Le quote e i contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso
il diritto di recesso.
I soci dell'associazione pur mantenendo la
completa autonomia per quanto riguarda le
attività poste in essere al di fuori
dell'associazione, non potranno però svolgere
un'attività contraria agli scopi
dell'associazione che comporterebbe l'esclusione
dall'associazione medesima e la perdita della
qualifica di socio.
Qualunque attività svolta dai soci per
l'Associazione, si intenderà svolta a titolo
gratuito. L’Associazione potrà riconoscere ai
soci un rimborso a copertura delle spese vive
sostenu¬te e documentate.
TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso,
esclusione o per causa di morte.
ART. 9
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea
generale nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda
moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi,
anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione
della relativa delibera nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso,
decadenza ed esclusione debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
TITOLO V
PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Art. 11 – Finanziamento dell’Associazione
Le spese occorrenti per il finanziamento
dell’associazione sono coperte dalle seguenti
entrate:
a) contributo annuale dei soci a fondo perduto a
copertura delle spese di mantenimento
della’associazione;
b) entrate derivanti da eventuali liberalità;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti
eventualmente deliberati dall’Unione Europea,
dallo Stato, dalle regioni, da Enti locali, da
altri enti pubblici e/o privati, nonché da
privati;
d) dalle entrate e dai rimborsi delle spese
sostenute per la gestione sia delle attività
previste
nell’oggetto sociale sia di altre attività di
complemento e supporto a queste;
e) da altre forme di introiti consentite dalle
norme di legge.
Art. 12 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da lasciti e donazioni diverse, sia in denaro
che in beni da parte dei soci;
b) dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da
devoluzioni che, per qualsiasi titolo pervengano
all’Associazione, previa accettazione della
medesima;
c) dall’eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto
gli associati non ne possono chiedere la
divisione né pretendere il rimborso della
propria quota.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 13
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
deve predisporre il bilancio da presentare
all’Assemblea degli associati per
l’approvazione, mettendolo a disposizione di
tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
sua lettura, almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’Assemblea, depositandolo
presso la sede dell’Associazione. Il bilancio,
costituito nella forma di rendiconto
economico-finanziario, deve essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro il 31
Maggio successivo alla chiusura
dell’esercizio.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo.
ART. 15
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci.
ART. 16
L’Assemblea generale:
a)Valuta e approva il programma delle iniziative
proposte dal Consiglio Direttivo, sia su base
annuale, sia ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo ne ravvisi l’opportunità.
b) delibera su qualsiasi argomento le sia
sottoposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede alla nomina del Consiglio Direttivo,
cioè del Presidente, del Vice –Presidente, del
segretario-cassiere e dei consiglieri, e degli
altri eventuali organi sociali qualora
individuati dai regolamenti;
d) deliberare circa l’ingresso di nuovi soci;
e) approva gli eventuali regolamenti.
f) approva il bilancio consuntivo nella forma di
rendiconto finanziario ed economico;
g) delibera sulle modifiche statutarie
h) decide sullo scioglimento dell’associazione
ART. 17
L’Assemblea è convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo mediante convocazione da
inviare a tutti i soci, sia mediante lettera,
fax o e-mail.
L’avviso di convocazione dovrà contenere gli
argomenti dell’ordine del giorno, il luogo, il
giorno e l’ora della convocazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita quando siano presenti la
metà più uno dei soci.
Le delibere dell’Assemblea sono valide con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti è determinante il
voto del Presidente del Consiglio direttivo.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un
voto, esercitabile anche mediante delega apposta
in calce all’avviso di convocazione. Ciascun
delegato non può farsi portatore
di più di n. 1 (una) delega.
In assenza delle procedure rituali per la
convocazione dell’Assemblea, la medesima
risulterà valida quando siano presenti tutti i
soci, in regola con il pagamento delle quote
sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i
componenti il Consiglio Direttivo.
ART. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice -
Presidente o dalla persona designata
dall’Assemblea stessa.
Le nomine del Segretario, in assenza di quello
in ruolo, viene fatta dal Presidente
dell’Assemblea scegliendo fra i componenti il
Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i
soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di
n. 5 (cinque) ad un massimo di n. 12
(dodici) membri scelti fra gli associati
dall’assemblea ordinaria che di volta in volta
ne stabilisce il numero.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
L’elezione dei componenti gli organi
dell’Associazione è libera, ogni socio elettore
ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art.
2538 Codice Civile in modo da dare concretezza
alla libera sovranità dell’Assemblea.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio
Direttivo, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per lo svolgimento del
loro mandato.
In caso di dimissioni, revoca, scomparsa e/o
decesso di uno dei componenti il Consiglio
Direttivo, quest’ultimo provvede alla sua
sostituzione designando nell’ordine i soci non
eletti che abbiano riportato il maggior numero
di voti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia
materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei membri
che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte
per ogni esercizio.
La convocazione è fatta a mezzo lettera od a
mezzo fax od e – mail da spedirsi non
meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la
maggioranza più uno dei componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei
consiglieri presenti.
Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina
di un Presidente Onorario con diritto di
partecipazione alle riunioni con sole funzioni
consultive.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto, fra l’altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
b) redigere il bilancio;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di
lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per
la corretta amministrazione
dell’Associazione.
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO /
CASSIERE
ART. 20
Il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la
rappresentanza e la firma legale
dell’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei
casi di urgenza, può esercitare i poteri di
ordinaria amministrazione del consiglio
direttivo con necessità di ratifica da parte di
quest’ultimo alla prima riunione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il
potere di ordinaria amministrazione e,
previa delibera del Consiglio Direttivo, il
potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue
mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente e l’intervento di quest’ultimo
costituisce per i terzi prova dell’impedimento
del Presidente.
ART. 21
Il Vice Presidente
Il Vice- Presidente , nominato dall’Assemblea,
sostituisce il Presidente in tutte le sue
funzioni e si avvale di tutte le sue
prerogative, in caso di sua assenza o
impedimento o in caso di sue
dimissioni, fino all’elezione del sostituto.
2. La firma del Vice Presidente fa stato nei
confronti dei terzi della sussistenza delle
condizioni di sostituzione del Presidente.
ART. 22
Il Segretario / Cassiere svolge le funzioni di
segreteria, tiene il protocollo, evade la
corrispondenza, redige i verbali operando in
stretto accordo con il Presidente.
Il Segretario / Cassiere cura la tenuta del
libro verbali delle Assemblee dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del
libro degli aderenti all’Associazione.
Il Segretario / Cassiere cura la parte economica
dell’Associazione, redige i bilanci in
collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il
custode dei valori finanziari e
patrimoniali dell’Associazione.
Il Segretario / Cassiere cura la gestione della
cassa dell’Associazione e ne tiene idonea
contabilità, effettua le relative verifiche,
controlla la tenuta dei libri contabili,
predispone, dal punto di vista contabile, il
rendiconto economico e finanziario
accompagnandolo da idonea relazione, nonché
sottoscrive congiuntamente al
presidente gli ordinativi di pagamento.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
ART. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
deliberato dall’Assemblea Straordinaria
con il voto favorevole di almeno i tre quinti
dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche
fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili
ed immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti,
al fine di perseguire finalità di utilità
generale, a Enti o Associazioni che perseguano
la promozione e lo sviluppo di attività
culturali e/o ricreative similari.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 24
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
dell’esecuzione o interpretazione del presente
Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore
che giudicherà secondo equità e senza formalità
di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune
accordo dalle parti contendenti; in mancanza di
accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto
dal Presidente del Tribunale competente per
territorio in base al luogo ove ha sede
l’Associazione, su istanza della parte più
diligente.
NORME FINALI
ART. 25
In aggiunta alle presenti clausole statutarie,
in relazione alle particolari esigenze di
funzionamento dell’Associazione verranno
realizzati appositi regolamenti a cura del
Consiglio Direttivo.
ART. 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal
presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del codice civile e le
disposizioni di legge vigenti.
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